1. La Repubblica riconosce e tutela le creazioni artistiche e culturali, in tutti i loro generi e manifestazioni, quali insostituibili valori sociali per la formazione della persona umana, e ne promuove lo sviluppo.
2. La tutela del diritto d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera, rientra nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sia nell'interesse dei titolari del diritto sia nell'interesse pubblico.
1. All'autore, ai suoi successori o agli aventi causa è riconosciuto il diritto di dare vita a organismi associativi, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e successive modificazioni, nelle forme disciplinate ai sensi della presente legge, volte all'esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3.
2. I proventi economici derivanti dalla gestione del diritto d'autore, qualora conseguiti tramite le forme associative di cui al comma 1, sono destinati alla remunerazione dei diritti dei titolari, a fini solidaristici fra i rappresentati e di sostegno delle varie forme di creazione artistica, nonché alla salvaguardia e alla promozione
1. La rappresentanza, in Italia e all'estero, dei titolari del diritto d'autore, individuati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi sono riconosciute alla SIAE, che le esercita in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. La SIAE può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, dei contributi e dei diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.
2. La SIAE è ente economico a base associativa di diritto pubblico ed esercita le funzioni attribuite con legge in ottemperanza ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività, senza discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di disciplina antitrust e in generale di libera concorrenza.
3. La struttura organizzativa della SIAE rispecchia l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa rappresentate, ciascuna delle quali, attraverso una adeguata rappresentanza negli organi della Società, concorre alla determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali della SIAE stessa.
4. La SIAE promuove l'attivazione di nuove attività e di servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse degli associati e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
1. Sono organi della SIAE:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) le commissioni di sezione;
d) l'assemblea dei rappresentanti degli aderenti;
e) il collegio dei revisori dei conti.
1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti. Egli ha la rappresentanza legale della SIAE.
a) presiede gli organi collegiali della SIAE;
b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;
c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della SIAE per l'espletamento di alcune funzioni connesse con la sua qualità di rappresentante legale della Società;
d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti della SIAE.
3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata esperienza e qualificazione maturate nei campi del diritto, dell'economia, della gestione aziendale, della produzione e della diffusione delle forme espressive delle arti.
1. Il consiglio di amministrazione della SIAE è composto:
a) dal presidente della SIAE, che lo presiede;
b) da un componente in rappresentanza di ciascuna delle commissioni di sezione.
2. Il consiglio di amministrazione nomina, al proprio interno, il segretario.
3. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della SIAE.
4. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:
a) lo statuto e le sue eventuali modifiche;
b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
c) sentite le commissioni di sezione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;
d) su proposta delle commissioni di sezione, la misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli aderenti;
e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
f) su proposta delle commissioni di sezione, l'assunzione di nuovi servizi;
g) il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche.
6. Il consiglio di amministrazione adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
1. Le commissioni di sezione della SIAE sono presiedute dal presidente della Società
1. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è composta da membri designati
a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;
c) approva il regolamento generale della SIAE, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le sue eventuali modifiche;
d) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
e) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi;
f) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche;
g) delibera su ogni altra materia attribuitale, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti.
4. Lo statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. Il collegio dei revisori dei conti della SIAE è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra professionisti iscritti al registro
1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della SIAE durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
2. La carica di componente delle commissioni di sezione è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
3. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di presidente della SIAE, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, coloro i quali, anche per il tramite del coniuge, del convivente, dei parenti o di affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, ricavano, o hanno ricavato negli ultimi tre anni precedenti la nomina, dall'esercizio del diritto d'autore la componente principale del proprio reddito. Le eventuali incompatibilità devono in ogni caso cessare entro un mese dalla comunicazione della nomina.
4. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscono il regolare
1. La SIAE provvede, entro tre mesi dalla costituzione dei suoi organi, all'adeguamento del proprio statuto in conformità alle disposizioni della presente legge e in particolare ai seguenti princìpi:
a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione alla Società;
b) garanzia di una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche negli organi della Società e nell'ambito delle sue iniziative promozionali;
c) accorpamento dei settori artistici rappresentati dalle rispettive sezioni, prevedendo in particolare l'unificazione delle attività legate alla rappresentazione teatrale, quali la lirica, i balletti, le opere drammatiche, le operette e le riviste;
d) sviluppo, anche attraverso la previsione di una apposita articolazione interna, dello studio, della ricerca e della predisposizione di servizi legati all'evoluzione tecnologica;
e) definizione di un modello organizzativo della struttura gestionale che garantisca una chiara distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive, prevedendo forme di responsabilizzazione dei livelli direttivi relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e che, comunque, consenta una immediata identificazione dei responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo;
f) disciplina della gestione contabile, prevedendo la separazione dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obbligo di legge da quelli attivati autonomamente;
g) previsione di una costante valorizzazione e riqualificazione del personale anche in funzione dell'evoluzione tecnologica nella diffusione e nella fruizione delle opere tutelate dal diritto d'autore;
h) disciplina delle consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta informazione degli aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di seggi a livello almeno regionale, e prevedendo altresì per le commissioni di sezione il riconoscimento del diritto di voto, attraverso l'attribuzione a ogni iscritto di voti plurimi sulla base di scaglioni progressivi definiti, in ragione delle somme riscosse in periodi di tempo prestabiliti, da ciascuna commissione di sezione;
i) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza del diritto d'autore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché alla revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.
a) la definizione della natura giuridica deve essere basata su forme associative escludenti la finalità di lucro;
b) l'oggetto dell'attività deve essere rivolto alle opere individuate ai sensi dell'articolo 5 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;
c) la base partecipativa deve risultare rappresentativa delle diverse categorie di soggetti individuate dall'articolo 7 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;
d) l'attività deve essere svolta in favore della pluralità dei titolari di diritti, nel loro interesse e senza scopo di lucro da parte dell'organizzazione associativa;
e) l'organizzazione interna deve essere improntata a criteri di democraticità e di trasparenza decisionale;
f) l'esercizio della rappresentanza deve essere improntato ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività e di assenza di discriminazioni;
g) la quota delle trattenute operate sugli introiti dell'attività di rappresentanza del diritto d'autore deve essere riservata alla copertura dei costi di amministrazione;
h) una quota degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, da gestire con fondi appositamente istituiti, determinata periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le organizzazioni sindacali delle categorie dei titolari del diritto d'autore e gli organismi di rappresentanza regolarmente costituiti, deve essere riservata a fini solidaristici e in favore della promozione del repertorio nazionale;
i) il controllo sull'attività svolto dalle associazioni di rappresentanza del diritto d'autore, di cui alla presente legge, deve essere affidato all'Autorità competente, che provvede anche ad elaborare parametri di valutazione dell'efficienza gestionale, secondo criteri obiettivi e comparabili con gli standard riscontrabili in analoghi organismi degli altri Paesi membri dell'Unione europea, e che riferisce periodicamente alle Camere;
l) deve essere previsto l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore, volto al coordinamento della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, con le disposizioni della presente legge inerenti le finalità e le nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari. Decorsi inutilmente tali termini, il decreto legislativo è comunque emanato.